Dopo un mese dalla circolare anticipatrice, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto sulle “Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi”.
Sebbene molto similare alla circolare precedente, il nuovo decreto chiarisce finalmente come organizzare i corsi di formazione ordinaria della CQC per gli allievi che, in deroga ai limiti di età, vogliono guidare subito mezzi superiori alle 7,5 t e tutti i tipi di autobus.
Vediamolo in pratica: se un 18enne vuole subito conseguire patente C e CQC trasporto cose, gli basterà andare presso un’autoscuola e iscriversi sia al corso per la patente C e sia a quella della CQC trasporto cose.
Potrà frequentare entrambi i corsi ma dovrà sostenere e superare prima l’esame di teoria della patente C in modo tale che ottenuto il foglio rosa potrà allora svolgere la parte pratica del corso per la CQC.
Superato poi l’esame per la CQC gli verrà consegnato un CAP grazie al quale potrà sostenere l’esame di pratica anche per la patente C.
Quando avrà superato anche questo esame, otterrà una patente con codice unionale 95 che comprova la qualifica professionale.
Idem, stessa procedura se invece avesse 21 anni e conseguire subito la patente C e la CQC trasporto persone.
Data ufficiale dell’entrata in vigore del Decreto mercoledì 4 giugno.
Naturalmente per i corsi di formazione periodica già iniziati o la cui data di dichiarazione di avvio è prima del 3 giugno (compreso) valgono ancora le vecchie procedure.